Dal Servizio Sanitario Nazionale
una copertura parziale e insufficiente.
In Italia, la spesa sanitaria privata è di circa il 6% del PIL: sostanzialmente in linea con gli altri paesi europei. Di questa solo il 4% è intermediato dalla mutualità (fondi, mutue) mentre una parte notevole della spesa è ‘di tasca propria’ soprattutto in relazione alle lunghe liste di attesa.
In pratica, un milione di famiglie spende in un anno oltre il 40% del proprio reddito per far fronte alle mancanze del Servizio Sanitario Nazionale, che possiamo così riassumere:
- Organizzazione ospedaliera insufficiente
- Carenza nell’accoglienza e lunghe liste d’attesa
- Scarsa assistenza del paziente
- Cure specialistiche non convenzionate
- Costi e tempi elevati per la diagnostica
Le migliori garanzie del mutuo soccorso
In Italia, solo il 6,4% delle famiglie possiede una copertura sanitaria privata. La diffusione maggiore è al Nord (9,6% delle famiglie e 15,3% fra lavoratori autonomi). Nel Sud le famiglie assicurate sono solo lo 0,6% e il 5,7% fra i lavoratori dipendenti seppur – a fronte delle carenze della sanità pubblica – l’Assistenza sanitaria integrativa offra al cittadino migliori tutele e garanzie permettendo di:
- Integrare le prestazioni offerte dal Servizio Sanitario Nazionale
- Scegliere le soluzioni migliori per curarsi
- Valutare se ricorrere a professionisti e strutture pubbliche o private
Per sopperire all’inadeguatezza della sanità pubblica, integrarne le prestazioni e scegliere le soluzioni migliori per curarsi, un sempre più significativo numero di persone ricorre alla soluzioni proposte dalle società di mutuo soccorso anche in virtù dei notevoli vantaggi fiscali e retributivi
Vantaggi fiscali e contributivi
per persone fisiche, dipendenti, imprese.
BENEFIT PERSONE FISICHE
Detraibilità per i contributi associativi di importo non superiore ad € 1.300,00, versati dai soci alle Società di Mutuo Soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 della legge 15 aprile 1886 nr 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Art. 15 lettera i) bis del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi DPR 917/1986)
BENEFIT AZIENDE ADERENTI AD UNA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
Il beneficio fiscale viene accordato ai contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
- i contributi devono essere versati ad una cassa avente esclusivamente finalità assistenziale e iscritta all’Anagrafe dei Fondi
- il versamento dei contributi alla cassa di assistenza deve essere previsto da uno specifico contratto o accordo collettivo o da un regolamento aziendale
Nel caso in cui il versamento dei contributi non è previsto da contratto o da accordo collettivo, l’azienda può procedere alla stesura di un regolamento interno che dia la possibilità al dipendente di aderire ad una cassa, avente esclusivamente fine assistenziale.
Per il datore di lavoro l’importo dei contributi versati alla cassa di assistenza (le Società di Mutuo Soccorso sono equiparate a Enti e Casse aventi finalità esclusivamente assistenziali, costituisce costo per lavoro dipendente integralmente deducibile dal reddito d’impresa calcolato ai fini IRES. I contributi a carico del datore di lavoro versati alle Casse di assistenza, in luogo della contribuzione sociale ordinaria (pari in media al 47%), sono soggetti solo a un versamento di solidarietà del 10%, che deve essere devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Art. 6, comma 4, lett. F, del D.Lgs. del 2 Settembre 1997, n. 314.
BENEFIT DIPENDENTI AZIENDE ADERENTI AD UNA SMC
Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente: i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a lire 7.000.000 (€ 3.615,20). Art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi DPR. 917/86)